Pignoramento Immob e ipoteca

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. milù
     
    .

    User deleted


    Un'aiuto: il Condominio Z vanta un credito nei confronti del condomino X, dunque, procede con l'espropriazione immobiliare.

    Sull'immobile del condomino moroso è iscritta , anteriormente al pignoramento, ipoteca a favore della Banca Y.

    Ora, che speranze ha il Condominio di ottenere la soddisfazione del proprio credito? Preciso che è stato pignorato solo il 50% dell'immobile del moroso.

    Se il condomino sino ad oggi ha pagato il mutuo, la Banca -ditemi se sbaglio- non è creditrice del condomino e dunque non può intervenire nella procedura esecutiva e, quindi, il diritto del Condominio dovrebbe esser salvo, giusto?

    Grazie
     
    .
  2. labeone
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (milù @ 16/1/2009, 21:05)
    Se il condomino sino ad oggi ha pagato il mutuo, la Banca -ditemi se sbaglio- non è creditrice del condomino e dunque non può intervenire nella procedura esecutiva e, quindi, il diritto del Condominio dovrebbe esser salvo, giusto?

    Grazie

    cioè tu pensi che la banca che ha un'ipoteca (cioè è creditore privilegiato) in caso di vendita giudiziale dell'immobile da parte di un chirografario non possa (legalmente) intervenire nell'esecuzione e stia là tranquilla a vedere che la garanzia del mutuo vada in fumo? :o:
     
    .
  3. fabiocl
     
    .

    User deleted


    Se il credito è estinto occorre comunque il conscenso in forma pubblica o autentica da parte del creditore alla cancellazione oppur una sentenza passata in giudicato che condanni alla cancellazione.
    Vedi comunque art.510 cpc
     
    .
  4. labeone
     
    .

    User deleted


    Sezione III
    Dell’intervento dei creditori

    498. Avviso ai creditori iscritti. — Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808] (1).
    A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni (2) dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [disp. att. 158, 160].
    In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita (3).
     
    .
  5. milù
     
    .

    User deleted


    Sì..in effetti mi sembrava...è che avevo trovato del materiale in Internet in cui sempre il moroso lo era anche con la banca...e mi sono autoconvinta che fosse così...quindi il Condominio non prenderà un tubo ed è stato uno sbaglio fare il pignoramento immobiliare???
     
    .
  6. labeone
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (milù @ 17/1/2009, 19:20)
    Sì..in effetti mi sembrava...è che avevo trovato del materiale in Internet in cui sempre il moroso lo era anche con la banca...e mi sono autoconvinta che fosse così...quindi il Condominio non prenderà un tubo ed è stato uno sbaglio fare il pignoramento immobiliare???

    no ,

    per timore che la sua quota sia venduta all'asta non credo il debitore che per oneri condominiali faccia procedere ma ritengo che pagherà.

    se cio' non avvenisse, la banca sarà creditore privilegiato e voi prenderete, se c'è , il residuo.
     
    .
  7. vampi81
     
    .

    User deleted


    domanda: per realizzare la garanzia costituita con l'ipoteca, il creditore cosa deve fare? inizia la vendita forzata.
    ma, praticamente, cosa succede? si seguono le forme del processo esecutivo (e quali, in particolare) o cosa? :(

    idem per il pegno... :(

    grazie
     
    .
6 replies since 16/1/2009, 21:05   86 views
  Share  
.