-
Nettuno 79.
User deleted
Vorrei saperne di più su questo aspetto...
In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200
Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?
E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?
I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria...
CIAO. -
nicolarush.
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CITAZIONE (Nettuno 79 @ 7/10/2005, 11:12)Vorrei saperne di più su questo aspetto...
In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200
Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?
E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?
I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria...
CIAO
tempo fa mi ero posto la stessa domanda e questo è ciò che ho trovato:
La retribuzione del magistrato
A CURA DI ALE GRASSO (UDITORE D.M. 18/01/2002)
la retribuzione del magistrato è formata essenzialmente dai seguenti elementi:
- stipendio
- indennità integrativa speciale
- indennità giudiziaria
i “passaggi” si articolano nel seguente modo:
- L’uditore giudiziario dopo sei mesi dalla nomina consegue un primo aumento, in realtà
articolato in due fasi: dal settimo mese aumentano le sole voci “stipendio” e “indennità
integrativa speciale”; dall’inizio delle funzioni (insomma da quando si va nella prima sede di
destinazione) aumenta pure (raddoppia) “l’indennità giudiziaria”.
- Due anni dopo la nomina ad uditore si diviene giudice di tribunale al primo livello retributivo
(“grado settimo”) : da questo momento in poi aumentano sempre solo le voci “stipendio” e
“indennità integrativa speciale”, rimanendo invariata nel corso della carriera “l’indennità
giudiziaria”.
- I giudici di tribunale con tre anni di anzianità nel grado (5 dall’inizio di carriera) raggiungono
un secondo livello retributivo (“grado sesto”).
- I giudici di tribunale con 11 anni di anzianità (13 dall’ingresso in carriera) divengono
Consiglieri di corte d’appello (“grado quinto”).
- I consiglieri d’Appello con sette anni di anzianità (20 da inizio della carriera) vengono
dichiarati idonei alle funzioni di cassazione o “gradi quarti” (e ricevono il relativo stipendio).
- I magistrati idonei alle funzioni di cassazione da otto anni (28 dall’inizio della carriera)
vengono dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori (“grado terzo”) (e ricevono il relativo
stipendio).
E’ poi previsto un sistema di adeguamento (ancorato agli aumenti delle retribuzioni nel pubblico
impiego) automatico della retribuzione (triennale e corrisposto con un articolato meccanismo di
anticipi annuali), nonchè “scatti” retributivi biennali all’interno di ciascuna classe stipendiale.
Ma in definitiva quanto guadagna un uditore ?
Anno 2002/2003
Lordo
Stipendio
€ 1382,25
UDITORE
GIUDIZIARIO
Primi 6 mesi
Ind. Integr. Spec. € 665,32
Indennità
Giudiziaria € 415,87
Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1680,50 .
Stipendio € 1601,15 (lordi)
Ind. Integr. Spec. € 678,69 (lordi)
UDITORE
GIUDIZIARIO
DOPO 6 MESI
senza funzioni Indennità
Giudiziaria € 415,87 (lordi)
Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1820,77 .
Con le funzioni l’uditore giudiziario inizia a percepire integralmente l’indennità giudiziaria, che
quindi raddoppia giungendo a € 831,00 circa lordi, per un netto di circa € 756,00 (contro il netto
dei primi 6 mesi pari ad € 378,02).
Il successivo passaggio stipendiale, come indicato, è quello determinato dal conseguimento della
qualifica di magistrato di tribunale.
Al riguardo va precisato che la L.2.4.1979, n.97 recante “Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari”, all’art.1 dispone che :”La nomina
a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina ad uditore
giudiziario, con delibera del CSM....In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è
necessario che l’uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno
di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni
dalla nomina ad uditore.”
Considerato che il tirocinio senza funzioni dura in genere almeno 18 mesi, al compimento del
secondo anno dalla nomina ad uditore non sarà ancora maturata l’anzianità di funzioni necessaria
per la nomina a magistrato di tribunale: ai fini retributivi la conseguenza è che allo scoccare del
secondo anno dalla nomina ad uditore si continua a percepire la retribuzione da uditore; una volta
ottenuta la nomina a magistrato di tribunale, oltre alla corrispondente retribuzione si percepirà, in
un’unica soluzione, anche la somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione da
magistrato e quella da uditore (oltre interessi) non corrisposta per il periodo successivo al
compimento del secondo anno dalla nomina ad uditore .
ATTENZIONE: SI TRATTA DI RETRIBUZIONI AL LORDO
MAGISTRATO DI Stipendio £. 3.977.062
Ind. Integr. Spec. £. 1.179.915 TRIBUNALE
Indennità £. 1.472.572
Stipendio £. 5.850.757
Ind. Integr. Spec. £. 1.267.344
MAGISTRATO DI
TRIBUNALE DOPO
3 ANNI DI
NOMINA Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 8.555.317
Ind. Integr. Spec. £. 1.311.051
MAGISTRATO DI
CORTE DI
APPELLO Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 10.451.415
Ind. Integr. Spec. £. 1.354.758
MAGISTRATO DI
CORTE DI
CASSAZIONE Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 12.861.898
Ind. Integr. Spec. £. 1.423.619
MAGISTRATO DI
CORTE DI
CASSAZIONE NOMIN.
ALLE FUNZ. DIRETT.
SUPERIORI Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 23.884.446
Ind. Integr. Spec. £ 1 469 825
PROCURATORE
GEN.LE C/O CORTE
CASSAZIONE
PRESID. TRIB. SUP.
AA.PP. – PRESID.
AGG. CORTE SUPR.
CASSAZ.
Indennità
Giudiziaria £. 1.472.572
Stipendio £. 26.589.090 PRIMO
PRESIDENTE
DELLA CORTE DI Ind. Integr. Spec. £. 1.508.336
CASSAZIONE Indennità
Giudiziaria £. 1.472.572
Edited by nicolarush - 7/10/2005, 15:35. -
macribbio.
User deleted
che materialisti...........
p.s. voglio diventare giudice di cassazione. -
ciruzzo.
User deleted
CITAZIONE (nicolarush @ 7/10/2005, 12:49)CITAZIONE (Nettuno 79 @ 7/10/2005, 11:12)Vorrei saperne di più su questo aspetto...
In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200
Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?
E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?
I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria...
CIAO
tempo fa mi ero posto la stessa domanda e questo è ciò che ho trovato:
la retribuzione del magistrato è formata essenzialmente dai seguenti elementi:
- stipendio
- indennità integrativa speciale
- indennità giudiziaria
i “passaggi” si articolano nel seguente modo:
- L’uditore giudiziario dopo sei mesi dalla nomina consegue un primo aumento, in realtà
articolato in due fasi: dal settimo mese aumentano le sole voci “stipendio” e “indennità
integrativa speciale”; dall’inizio delle funzioni (insomma da quando si va nella prima sede di
destinazione) aumenta pure (raddoppia) “l’indennità giudiziaria”.
- Due anni dopo la nomina ad uditore si diviene giudice di tribunale al primo livello retributivo
(“grado settimo”) : da questo momento in poi aumentano sempre solo le voci “stipendio” e
“indennità integrativa speciale”, rimanendo invariata nel corso della carriera “l’indennità
giudiziaria”.
- I giudici di tribunale con tre anni di anzianità nel grado (5 dall’inizio di carriera) raggiungono
un secondo livello retributivo (“grado sesto”).
- I giudici di tribunale con 11 anni di anzianità (13 dall’ingresso in carriera) divengono
Consiglieri di corte d’appello (“grado quinto”).
- I consiglieri d’Appello con sette anni di anzianità (20 da inizio della carriera) vengono
dichiarati idonei alle funzioni di cassazione o “gradi quarti” (e ricevono il relativo stipendio).
- I magistrati idonei alle funzioni di cassazione da otto anni (28 dall’inizio della carriera)
vengono dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori (“grado terzo”) (e ricevono il relativo
stipendio).
E’ poi previsto un sistema di adeguamento (ancorato agli aumenti delle retribuzioni nel pubblico
impiego) automatico della retribuzione (triennale e corrisposto con un articolato meccanismo di
anticipi annuali), nonchè “scatti” retributivi biennali all’interno di ciascuna classe stipendiale.
Ma in definitiva quanto guadagna un uditore ?
Anno 2002/2003
Lordo
Stipendio
€ 1382,25
UDITORE
GIUDIZIARIO
Primi 6 mesi
Ind. Integr. Spec. € 665,32
Indennità
Giudiziaria € 415,87
Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1680,50 .
Stipendio € 1601,15 (lordi)
Ind. Integr. Spec. € 678,69 (lordi)
UDITORE
GIUDIZIARIO
DOPO 6 MESI
senza funzioni Indennità
Giudiziaria € 415,87 (lordi)
Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1820,77 .
Con le funzioni l’uditore giudiziario inizia a percepire integralmente l’indennità giudiziaria, che
quindi raddoppia giungendo a € 831,00 circa lordi, per un netto di circa € 756,00 (contro il netto
dei primi 6 mesi pari ad € 378,02).
Il successivo passaggio stipendiale, come indicato, è quello determinato dal conseguimento della
qualifica di magistrato di tribunale.
Al riguardo va precisato che la L.2.4.1979, n.97 recante “Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari”, all’art.1 dispone che :”La nomina
a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina ad uditore
giudiziario, con delibera del CSM....In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è
necessario che l’uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno
di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni
dalla nomina ad uditore.”
Considerato che il tirocinio senza funzioni dura in genere almeno 18 mesi, al compimento del
secondo anno dalla nomina ad uditore non sarà ancora maturata l’anzianità di funzioni necessaria
per la nomina a magistrato di tribunale: ai fini retributivi la conseguenza è che allo scoccare del
secondo anno dalla nomina ad uditore si continua a percepire la retribuzione da uditore; una volta
ottenuta la nomina a magistrato di tribunale, oltre alla corrispondente retribuzione si percepirà, in
un’unica soluzione, anche la somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione da
magistrato e quella da uditore (oltre interessi) non corrisposta per il periodo successivo al
compimento del secondo anno dalla nomina ad uditore .
ATTENZIONE: SI TRATTA DI RETRIBUZIONI AL LORDO
MAGISTRATO DI Stipendio £. 3.977.062
Ind. Integr. Spec. £. 1.179.915 TRIBUNALE
Indennità £. 1.472.572
Stipendio £. 5.850.757
Ind. Integr. Spec. £. 1.267.344
MAGISTRATO DI
TRIBUNALE DOPO
3 ANNI DI
NOMINA Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 8.555.317
Ind. Integr. Spec. £. 1.311.051
MAGISTRATO DI
CORTE DI
APPELLO Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 10.451.415
Ind. Integr. Spec. £. 1.354.758
MAGISTRATO DI
CORTE DI
CASSAZIONE Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 12.861.898
Ind. Integr. Spec. £. 1.423.619
MAGISTRATO DI
CORTE DI
CASSAZIONE NOMIN.
ALLE FUNZ. DIRETT.
SUPERIORI Indennità
Giudiziaria
£. 1.472.572
Stipendio £. 23.884.446
Ind. Integr. Spec. £ 1 469 825
PROCURATORE
GEN.LE C/O CORTE
CASSAZIONE
PRESID. TRIB. SUP.
AA.PP. – PRESID.
AGG. CORTE SUPR.
CASSAZ.
Indennità
Giudiziaria £. 1.472.572
Stipendio £. 26.589.090 PRIMO
PRESIDENTE
DELLA CORTE DI Ind. Integr. Spec. £. 1.508.336
CASSAZIONE Indennità
Giudiziaria £. 1.472.572
Interessanti guadagni... soprattutto per uno che, come il sottoscritto, non guadagna proprio niente!
Però mai quanto un notaio!. -
.QUOTEtempo fa mi ero posto la stessa domanda e questo è ciò che ho trovato:
sarebbe carino citare la fonte:QUOTELa retribuzione del magistrato
A CURA DI ALE GRASSO (UDITORE D.M. 18/01/2002)
è un file che gira in rete, già postato sul forum (mi pare)
ciao. -
nicolarush.
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CITAZIONE (giskard @ 7/10/2005, 13:40)sarebbe carino citare la fonte:
non la conoscevo...
ho provveduto ad editare citando l'autore
mi pare invece che i referendari al tar dall'inizio partano da un livello retributivo più alto per poi procedere di pari passo ai giudici ordinari
Edited by nicolarush - 7/10/2005, 15:39. -
Trinity -the Matrix.
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Ma per quante mensilità?
C'è tredicesima..quattordicesima?. -
maddalex.
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CITAZIONE (Nettuno 79 @ 7/10/2005, 11:12)Vorrei saperne di più su questo aspetto...
In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200
Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?
E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?
I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria...
CIAO
Questo, invece, è uno dei capitoli di "Magistratura Giovane" curato dal dott. Mariano Sciacca che trovi nella sezioni "Libri" di .... www.aspirantiuditori.it (!!! ).
Più precisamnete il link è: http://www.aspirantiuditori.it/magistraturagiovane.pdf
Ne approfitto per consigliarti anche la lettura di uno scritto che troverai estremamente piacevole:
"Odissea di un aspirante uditore" del grandissimo Quisquedepopulo!
Link: http://www.aspirantiuditori.it/odissea.doc
Il trattamento economico dei magistrati
DI RICCARDO FUZIO
Premessa. Carriera giuridica e carriera economica
Il trattamento economico della magistratura per lungo tempo
è stato collegato alle funzioni ricoperte con la conseguenza
che, solo dall’effettivo conseguimento di un certo grado “ gerarchico”
per effetto del conferimento delle relative funzioni, il
magistrato poteva acquisire un connesso aumento retributivo.
Un tale sistema, corrispondente a quello delineato dalla legge di
ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), è stato
progressivamente mutato attraverso l’abolizione della cd. “carriera”
in attuazione dell’art. 107, 3 comma, Cost. che sancisce il
principio secondo cui “i magistrati si distinguono tra loro solo
per la diversità delle funzioni”.
La legge 24 maggio 1951, n. 392 (l. Piccioni) ha delineato la
“distinzione dei magistrati secondo le funzioni” prevedendo, per
ogni “funzione” (corrispondente in realtà alla “qualifica” di
magistrato di tribunale, consigliere di corte di appello e consigliere
della corte di cassazione (2)) le rispettive “funzioni” giudiziarie
esercitabili. Il relativo trattamento economico era stabilito
in una tabella allegata che assegnava lo stipendio in relazione
alle diverse qualifiche-funzioni esercitate (magistrato di tribunale,
consigliere di corte di appello etc.). La citata legge manteneva
in piedi, però, la struttura burocratica dell’assetto della
magistratura che consentiva il passaggio dall’una all’altra “ fun-
(2) La legge citata parla effettivamente di “funzioni” descrivendo quelle
concretamente esercitabili solo da coloro che possedevano una determinata
qualifica; in pratica alle qualifiche corrispondevano necessariamente solo alcune
funzioni individuate dalla legge mentre oggi il magistrato che ha la qualifica
di consigliere di corte di appello può svolgere funzioni di giudice di tribunale.
All’epoca le qualifiche erano superiori a quelle odierne; esisteva infatti
la qualifica di aggiunto giudiziario ( che precedeva quella di magistrato di
tribunale) cui si accedeva per concorso ad esami, l’esame fu soppresso con la
l. 35771970 mentre la qualifica è stata abolita solo con la l. 97 del 1979.
zione” (rectius qualifica) soltanto mediante il sistema dei concorsi
per i posti effettivamente vacanti.
Nell’arco di circa un ventennio dalla l. 4 gennaio 1963, n. 1
sino alla l. 2 aprile 1979, n.97 ( passando attraverso le cd. leggi
Breganze: l. 25 luglio 1966, n.570 e l. 25 maggio 1970, n. 357 e l.
20 dicembre 1973, n. 831) la progressione in carriera è stata
completamente mutata con l’abolizione dei concorsi e la previsione
di un sistema di promozioni basato su una selezione “ in
negativo” (cd. “ anzianità senza demerito”) ed a ruolo aperto
che consente il conseguimento della qualifica “ superiore” a due
condizioni: 1) l’esercizio di funzioni giudiziarie effettive per un
certo numero di anni (cd. anzianità nella qualifica pari a 11 anni
dalla nomina a magistrato di tribunale per la promozione a consigliere
di corte di appello; 7 anni dalla nomina a consigliere di
corte di appello per la promozione a consigliere di cassazione; 8
anni dalla nomina a consigliere di corte di cassazione (rectius
idoneità alla nomina a tale qualifica vede nota n. 3, di seguito)
per la nomina a consigliere di cassazione idoneo alle funzioni
direttive superiori;
2) valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura
su parere motivato del consiglio giudiziario avente ad
oggetto la capacità del magistrato e l’attività svolta (3).
A seguito delle indicate modifiche la progressione di carriera
è stata sganciata dall’effettivo conferimento delle relative corrispondenti
funzioni (4), dando così luogo ad una “carriera economica”
del magistrato, che ha trovato la sua disciplina nella l.
6 agosto 1984, n.425, collegata alla progressione nella qualifica.
(3) Cons. Stato sez. IV, 9 dicembre 2002, n.6670 ha ribadito che la valutazione
di idoneità alle funzioni direttive superiori non è esclusivamente finalizzata
a consentire la progressione economica del magistrato di cassazione giacchè,
accanto alla legittima aspirazione del magistrato viene in rilievo l’interesse
pubblico a che funzioni giurisdizionali di particolare rilievo direttivo siano
esercitate degnamente.
(4) Sul punto, va evidenziato però che una particolarità è rimasta per le
funzioni di consigliere della corte di cassazione per le quali, in virtù del peculiare
ruolo riconosciuto dalla Costituzione alle funzioni di legittimità, la Corte
costituzionale, con le sentenze nn 86 e 87 del 1982, ha statuito che il conseguimento
della qualifica di consigliere della corte di cassazione non può essere
disgiunto dall’effettivo conseguimento delle relative funzioni. Le sentenze
hanno comportato l’ulteriore evidenziazione della diversità tra carriera giuri
2. Gli stipendi dei magistrati.
A) La progressione economica e lo sviluppo delle retribuzioni
Come si è detto, l’evoluzione normativa in tema di progressione
di carriera ha comportato lo sganciamento delle retribuzioni
dei magistrati dal conseguimento effettivo delle funzioni
“superiori”, corrispondenti a quelle della “qualifica superiore”,
per cui l’aumento di stipendio viene corrisposto, a prescindere
dal mutamento delle funzioni, in corrispondenza con la progressione
nella qualifica, previa valutazione positiva del C.S.M..
In tal modo si è realizzata una piena equiparazione tra tutti i
magistrati quanto alla prospettiva di carriera economica.
La progressione giuridica, nella qualifica, ed economica è solo
in parte coincidente ed ha il seguente schema:
Uditore giudiziario senza funzioni
Uditore giudiziario con funzioni
Magistrato di tribunale (dopo due anni dalla nomina ad uditore)
Consigliere di corte di appello
Consigliere di corte di Cassazione
Consigliere di C. di Cass. idoneo alle funzioni direttive superiori
(5).
Alla l. 2 aprile 1979, n. 97 è annessa una tabella che prevede il
trattamento retributivo dei magistrati distinto per le singole
qualifiche secondo lo schema sopraindicato (con alcune integrazioni
relative a incrementi retributivi intermedi previsti nell’ambito
della fascia degli uditori giudiziari e dei magistrati di
tribunale, rispettivamente dopo sei mesi e tre anni, che si condica
e carriera economica giacchè mentre l’accesso effettivo alle funzioni di
legittimità è rimesso al superamento del relativo concorso, il possesso della
anzianità e la valutazione favorevole del CSM consente al magistrato, con
venti anni di anzianità complessiva, di acquisire il trattamento economico
corrispondente a tale “ qualifica” che – anche per i connessi fini economici -
viene indicata con la ampollosa formula di “magistrato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni”.
(5) A parte sono considerati, sia ai fini giuridici che economici, gli uffici
direttivi superiori di Procuratore generale presso la Corte di cassazione, di
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, di Presidente aggiunto
della Corte di cassazione e del Primo Presidente della Corte di cassazione.
seguono automaticamente senza alcuna valutazione del CSM).
Gli stipendi indicati in tabella sono quelli corrispondenti alle
posizioni iniziali per ogni qualifica ed individuano il cd. livello
retributivo.
La legge n. 97/79 (e successiva modifica con l. n. 27 del 1981)
e la legge 425 del 1984 rappresentano l’epilogo positivo di una
lunga battaglia associativa (6) finalizzata ad ottenere alla categoria
il riconoscimento di un trattamento retributivo dignitoso
e rapportato alla delicatezza ed importanza del ruolo costituzionale
della magistratura.
Con la citata legge n. 97 del 1979 e, successivamente, con la
legge n. 425 del 1984 sono stati ottenuti i seguenti obiettivi:
assicurare un incremento costante delle retribuzioni corrispondenti
alle posizioni stipendiali iniziali, mediante il meccanismo
dell’adeguamento automatico;
ottenere il riconoscimento della particolarità delle funzioni
mediante la cd. indennità giudiziaria (inizialmente non pensionabile
ed “unica” indennità aggiuntiva rispetto all’omnicomprensività
del trattamento retributivo), specifica per i magistrati ordinari
ma, purtroppo, estesa successivamente anche ad altre
categorie;
ottenere un sostegno economico agli uditori giudiziari mediante
la indennità di missione per coloro che siano destinati ad
esercitare le funzioni in una sede diversa da quella di residenza;
prevedere uno sviluppo di carriera economica interna per
anzianità, strutturata in classi e scatti biennali, che comporta
che all’“interno di ogni qualifica” lo stipendio iniziale viene
maggiorato di otto classi biennali del 6 % e di successivi scatti
biennali del 2,50 %.
L’assetto attuale degli stipendi è, appunto, l’effetto della applicazione
della l. n. 425/84, (art. 3).
(6) Non è certo gradito ricordare - ma è, purtroppo, vero – che i risultati
delle leggi indicate, in particolare la indennità riconosciuta “in relazione ai
particolari oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività”
(art. 3 l, n. 27/1981) – cd. indennità giudiziaria o di rischio, hanno “monetizzato”
il sangue dei colleghi caduti vittime del terrorismo mentre la indicata
indennità ha costituito un quasi” camuffamento” di un ulteriore aumento
stipendiale ritenuto comunque dovuto proprio per la scarsità delle retribuzioni
dell’epoca.
L’applicazione della norma si è, in concreto, realizzata mediante
la redazione di tabelle riportate nel cd. Prontuario del
ministero della giustizia che, a partire dalla determinazione degli
stipendi iniziali previsti dalla legge per ogni qualifica (su cui
incidono gli adeguamenti automatici triennali previsti dall’art.
11 della l. n. 97/79), determina la traduzione in “maturato economico”
delle classi e degli scatti conseguiti, nel corso della carriera,
sulla base della sola anzianità di servizio.
Il medesimo Prontuario sviluppato dal Ministero consente di
dare attuazione anche alle disposizioni (l. n. 425/84, artt. 4 e 5 e
successiva l. 8 agosto 1991, n. 265 art. 1, 4 e 5 comma) che prevedono
il meccanismo del cd. trascinamento degli scatti in base
al quale, al momento del passaggio alla qualifica di livello retributivo
superiore, la nuova posizione di ingresso viene “maggiorata
dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati
nella precedente posizione di provenienza” ma con riferimento
alla sola “anzianità di servizio minima richiesta dall’ordinamento”
per il passaggio alla qualifica superiore (così da evitare
il perverso fenomeno secondo cui il ritardo nell’avanzamento
di carriera finiva per consentire una maggiore retribuzione e
dava luogo all’ulteriore effetto perverso del galleggiamento degli
stipendi di coloro che si erano visti sopravanzare da chi era
stato promosso in ritardo).
La retribuzione del magistrato, in godimento in un certo
momento, è costituita dal conglobamento di classi ed aumenti,
in quanto per accedere ad essa lo stesso magistrato deve aver
necessariamente percorso le classi stipendiali che costituiscono
il “maturato economico” delle precedenti qualifiche. Ne consegue
che lo stipendio del magistrato non è giuridicamente frazionabile
in elementi retribuitivi (stipendio iniziale di qualifica,
classi, aumenti biennali) autonomamente determinabili, ma
costituisce un unicum, in cui le singole componenti assumono
rilievo autonomo a fini meramente contabili.
B) L’adeguamento automatico degli stipendi
Si è già detto che, con le citate leggi 2 aprile 1979 n. 97 e 9
febbraio 1981, n.27, l’ANM è riuscita ad ottenere il riconoscimento
legislativo alla esigenza di garantire alla magistratura anche
una effettiva indipendenza economica. In considerazione dello
status giuridico particolare del magistrato e della circostanza che
la categoria dei magistrati “non è contrattualizzata”, è stato individuato
un meccanismo che, a garanzia dell’assetto costituzionale
della magistratura (corte cost. n. 238/1990), è destinato (od almeno
lo era all’epoca) ad assicurare ai magistrati un trattamento
retributivo adeguato che, al fine di sottrarre i magistrati ad una
periodica trattativa sugli stipendi, prevede l’aggancio automatico
degli stipendi – su base triennale - agli incrementi retributivi ottenuti
dalle altre categorie del pubblico impiego.
La norma (art.2 della l. n.27 del 1981) dispone che “Gli stipendi
del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto,
ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi
realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici
dipendenti per le voci retributive calcolate dall’Istituto centrale
di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.
Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione
i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego:
amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università,
regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.
La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso
del trattamento economico medio per unità corrisposto nell’ultimo
anno del triennio di riferimento a quello dell’ultimo anno del
triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello
di riferimento”.
Successivamente, in relazione all’evolvere della struttura retributiva
dei pubblici dipendenti, l’art. 24, 4 comma, della l. 23/
12/1998 n. 448 ha previsto che, per alcune categorie di personale
non contrattualizzato (ivi compresa la categoria dei magistrati),
i relativi stipendi siano adeguati tenendo conto anche dell’indennità
integrativa speciale (prima esclusa), ed inoltre che
per il personale di magistratura “ai fini del calcolo dell’adeguamento
triennale, fermo restando le disposizione dell’art.2 della l.
n. 27/1981”, si deve anche “ tenere conto degli incrementi medi
pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo
di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico
impiego”.
La modifica è rilevante perché, in contestualità con l’indirizzo
di “privatizzazione” del pubblico impiego volto ad esaltare le
voci retributive individuali determinate con criteri asseritamente
“meritocratici”, mira a consentire alla magistratura di rimanere
agganciata all’andamento degli incrementi stipendiali effettivi
(cd. retribuzioni di fatto) che si registrano in tutte le categorie
del pubblico impiego (7).
Questa norma, già vigente nel 2000, non ha trovato applicazione
in sede di determinazione del d.p.c.m. emanato nel giugno
del 2000 ed ha costituito oggetto di lunga, contrastata e defatigante
controversia, tra ANM e Comitato intermagistrature
ed il Governo, nel corso dei primi mesi di quest’anno in occasione
della predisposizione del d.p.c.m. per la determinazione dei
nuovi stipendi con decorrenza gennaio 2003.
L’esito della vicenda è stato favorevole per le magistrature
che, riuscendo a superare la tenace ed aspra opposizione degli
organi tecnici (in particolare l’Ufficio centrale del Bilancio) hanno
ottenuto il riconoscimento della validità della interpretazione
della norma sostenuta dalla magistratura e della conseguente
necessità di tener conto, ai fini dell’adeguamento, anche di
tutte le componenti accessorie e variabili comprese nel trattamento
complessivo delle altre categorie del pubblico impiego
(sia pur attraverso la utilizzazione, in via sussidiaria, dei dati di
spesa tratti dalla “Contabilità nazionale” e non dagli indici di
rilevazione Istat previsti dalla norma ma mai concretamente
acquisiti dall’Istituto centrale di Statistica).
Di seguito è allegata la tabella aggiornata con le nuove retribuzioni
aventi decorrenza 1 gennaio 2003.
ATTENZIONE: SI TRATTA DI RETRIBUZIONI AL LORDO
Gli importi sono al lordo e corrispondono alle posizioni iniziali
di ogni qualifica con il riconoscimento dell’anzianità nella
qualifica di provenienza (8)
(7) Anche se, in proposito, va segnalato che il meccanismo di adeguamento
automatico previsto dalla legge n. 27/81, pur opportunamente ritoccato
dalla l. finanziaria del 2001, non ha consentito di tenere il passo del miglioramenti
retributivi ottenuti dai dirigenti e da altre categorie professionali del
pubblico impiego.
(8) Ad es. per il consigliere di corte di appello è quello spettante al neo
nominato (13 anni dalla nomina ad uditore), mentre il collega che ha già maturato
3 anni nella qualifica (16 anni dalla nomina ad uditore) percepirà anche
un aumento ulteriore pari all’importo della maggiore anzianità maturata.
Anno 2003 – Eu ro
Stipendio 1458,46
Ind. Integr. Spec. 702,01
UDITORE GIUDIZIARIO
Indennità Giudiziaria 438,79
Stipendio 1689,43
Ind. Integr. Spec. 716,11
UDITORE GIUDIZIARIO
DOPO 6 MESI
Indennità Giudiziaria 438,79 (9)
Stipendio 2370,16
Ind. Integr. Spec. 757,69
MAGISTRATO DI
TRIBUNALE
Indennità Giudiziaria 877,59
Stipendio 3486,80
Ind. Integr. Spec. 813,83
MAGISTRATO DI
TRIBUNALE DOPO 3
ANNI DI NOMINA Indennità Giudiziaria 877,59
Stipendio 4985,13
Ind. Integr. Spec. 841,90
MAGISTRATO DI CORTE
DI
APPELLO Indennità Giudiziaria 877,59
Stipendio 6695,73
Ind. Integr. Spec. 869,96
MAGISTRATO DI CORTE
DI CASSAZIONE
Indennità Giudiziaria 877,59
Stipendio 8491,38
Ind. Integr. Spec. 914,18
MAGISTRATO DI CORTE
DI CASSAZIONE NOMIN.
ALLE FUNZ. DIRETT.
SUPERIORI Indennità Giudiziaria 877,59
(9) Agli uditori l’importo della indennità è ridotto alla metà di quella ordinaria
sino al momento del conferimento delle funzioni.
Nota 8. Agli uditori l’importo della indennità giudiziaria è
ridotto alla metà sino al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Il d.p.c.m. 16 luglio 2003, in base alla legge, ha determinato
anche l’importo degli acconti, che ci verranno riconosciuti al 1
gennaio 2004 e 1 gennaio 2005, nella misura del 3,69 % degli
importi indicati nella tabella.
3. L’art. 50 della legge finanziaria del 2001: i suoi effetti
Ultima indicazione va fatta con riferimento alla previsione
dell’art. 50 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (l. finanziaria del
2001) che è stata approvata per fini di perequazione retributiva
nei confronti di coloro che non hanno mai fruito dei riallineamenti
stipendiali (cd. galleggiamento). La norma, inserita in finanziaria
per ovviare ad alcuni giudicati del Consiglio di stato
che avevano riprodotto il fenomeno del galleggiamento, era stata
pensata solo per le altre magistrature. La ANM ritenne utile
cogliere l’occasione di quella ennesima “ provocazione”, non solo
per estendere quel beneficio anche ai magistrati ordinari, ma
soprattutto di far partire da tale iniziativa una più ampia rivendicazione
di carattere retributivo.
Sulla base della indicata premessa relativa ai destinatari della
norma, la disposizione richiamata attribuisce un maggiore
trattamento economico a tutti i magistrati di cassazione, oltre
che ai magistrati del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi
regionali, della Corte dei Conti ed agli avvocati dello Stato)
“all’atto del conseguimento” rispettivamente della qualifica
di consigliere (di cassazione, di consigliere di Stato etc.) o di
avvocato dello Stato alla terza classe.
Il maggior trattamento, da riconoscersi in loro favore, è stato
individuato mediante l’estensione del trattamento riconosciuto
ai magistrati di cassazione di cui all’art. 5 della l. 5 agosto 1998,
n. 303 (disciplina per i magistrati nominati ai sensi dell’art.106
Cost.), che prevede:
al primo comma, l’attribuzione di un trattamento economico
pari a quello del magistrato ordinario dichiarato idoneo alle
funzioni di cassazione, con venti anni di anzianità nelle qualifiche
inferiori più quattro anni nella qualifica di magistrato di
cassazione. Tradotto in termini retributivi un tale riconoscimento
equivale all’attribuzione di ulteriori due scatti al 2,50%, oltre al
maturato economico assegnato ai magistrati, destinatari del
beneficio, al momento in cui gli stessi hanno conseguito la idoneità
alle funzioni di cassazione;
al secondo comma, l’attribuzione di una anzianità economica,
retrodatata al compimento del quarto anno dalla dichiarazione
di idoneità alle funzioni di cassazione, al momento della
dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive. Tradotto in termini
retributivi un tale riconoscimento equivale all’attribuzione
di ulteriori due scatti al 2,50%, oltre al maturato economico
spettante al momento del conseguimento della idoneità alle funzioni
direttive da conseguirsi dopo otto anni di permanenza nella
qualifica di cassazione.
La questione, subito affrontata in sede ministeriale senza raggiungere
una soluzione positiva per la opposizione degli Uffici
del Bilancio dello stesso Ministero, sembra stia evolvendo positivamente
anche per effetto di alcune iniziative giudiziarie. In
proposito, va rilevato che il testo dell’art.50 richiama il trattamento
economico dell’art. 5 della l. n. 303 del 1998, sui magistrati
“insigni” (ex art. 106 Cost.), il cui, secondo comma, ha – al
pari del primo comma – valenza esclusivamente economica giacchè
si limita a determinare l’anzianità “economica” conseguente
alla nomina giuridica di idoneità alle funzioni direttive superiori
(disciplinata dall’art. 3). Appare, quindi, opinabile la non
estensione a tutti i magistrati ordinari anche di questo trattamento.
. -
.QUOTE (Trinity -the Matrix @ 7/10/2005, 15:53)Ma per quante mensilità?
C'è tredicesima..quattordicesima?
se non c'è la quattordicesima neppure mi presento, all'Ergife!. -
Verderame.
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Credo che mettere gli stipendi al lordo non dia assolutamente idea della retribuzione effettiva. Leggo direttamente dal cedolino di un magistrato con poco più di nove anni di anzianità: stipendio netto mensile (comprese le varie indennità!) € 3.400,00 circa.
C'è la tredicesima, ma non la quattordicesima.
Spero di essere stata utile, ciao!
Edited by Verderame - 8/10/2005, 10:47. -
omoteleuto73.
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Qualcuno sa dirmi quali sono gli stipendi dei giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti)? . -
maddalex.
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CITAZIONE (Verderame @ 8/10/2005, 10:45)Credo che mettere gli stipendi al lordo non dia assolutamente idea della retribuzione effettiva. Leggo direttamente dal cedolino di un magistrato con poco più di nove anni di anzianità: stipendio netto mensile (comprese le varie indennità!) € 3.400,00 circa.
C'è la tredicesima, ma non la quattordicesima.
Spero di essere stata utile, ciao!
Utilissima, direi.
Grazie.. -
sostituto.
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CITAZIONE (omoteleuto73 @ 8/10/2005, 13:14)Qualcuno sa dirmi quali sono gli stipendi dei giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti)?
il doppio dei magistrati ordinari. -
sostituto.
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CITAZIONE (Verderame @ 8/10/2005, 10:45)Credo che mettere gli stipendi al lordo non dia assolutamente idea della retribuzione effettiva. Leggo direttamente dal cedolino di un magistrato con poco più di nove anni di anzianità: stipendio netto mensile (comprese le varie indennità!) € 3.400,00 circa.
C'è la tredicesima, ma non la quattordicesima.
Spero di essere stata utile, ciao!
Un magistrato di tribunale, con 5 anni di anzianità circa, guadagna esattamente 3.306,00 euro, ma salirà con gli anni.. -
Nettuno 79.
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Grazie a tutti per le celeri e (soprattutto) esaustive risposte
Mi associo a quanto detto da Verderame, sarebbe forse più utile indicare gli stipendi al netto così ci si fa un'idea più precisa.
Se qualcuno di buona volontà volesse farlo gliene sarei molto grato....