Quanto guadagna un magistrato?

vile denaro...

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  1. Nettuno 79
     
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    Vorrei saperne di più su questo aspetto...

    In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200 blink.gif

    Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?

    E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?

    I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria... wink.gif

    CIAO
     
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  2. nicolarush
     
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    CITAZIONE (Nettuno 79 @ 7/10/2005, 11:12)
    Vorrei saperne di più su questo aspetto...

    In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200  blink.gif

    Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?

    E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?

    I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria...   wink.gif

    CIAO

    tempo fa mi ero posto la stessa domanda e questo è ciò che ho trovato:


    La retribuzione del magistrato
    A CURA DI ALE GRASSO (UDITORE D.M. 18/01/2002)

    la retribuzione del magistrato è formata essenzialmente dai seguenti elementi:
    - stipendio
    - indennità integrativa speciale
    - indennità giudiziaria
    i “passaggi” si articolano nel seguente modo:
    - L’uditore giudiziario dopo sei mesi dalla nomina consegue un primo aumento, in realtà
    articolato in due fasi: dal settimo mese aumentano le sole voci “stipendio” e “indennità
    integrativa speciale”; dall’inizio delle funzioni (insomma da quando si va nella prima sede di
    destinazione) aumenta pure (raddoppia) “l’indennità giudiziaria”.
    - Due anni dopo la nomina ad uditore si diviene giudice di tribunale al primo livello retributivo
    (“grado settimo”) : da questo momento in poi aumentano sempre solo le voci “stipendio” e
    “indennità integrativa speciale”, rimanendo invariata nel corso della carriera “l’indennità
    giudiziaria”.
    - I giudici di tribunale con tre anni di anzianità nel grado (5 dall’inizio di carriera) raggiungono
    un secondo livello retributivo (“grado sesto”).
    - I giudici di tribunale con 11 anni di anzianità (13 dall’ingresso in carriera) divengono
    Consiglieri di corte d’appello (“grado quinto”).
    - I consiglieri d’Appello con sette anni di anzianità (20 da inizio della carriera) vengono
    dichiarati idonei alle funzioni di cassazione o “gradi quarti” (e ricevono il relativo stipendio).
    - I magistrati idonei alle funzioni di cassazione da otto anni (28 dall’inizio della carriera)
    vengono dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori (“grado terzo”) (e ricevono il relativo
    stipendio).
    E’ poi previsto un sistema di adeguamento (ancorato agli aumenti delle retribuzioni nel pubblico
    impiego) automatico della retribuzione (triennale e corrisposto con un articolato meccanismo di
    anticipi annuali), nonchè “scatti” retributivi biennali all’interno di ciascuna classe stipendiale.
    Ma in definitiva quanto guadagna un uditore ?
    Anno 2002/2003
    Lordo
    Stipendio
    € 1382,25
    UDITORE
    GIUDIZIARIO
    Primi 6 mesi
    Ind. Integr. Spec. € 665,32
    Indennità
    Giudiziaria € 415,87
    Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1680,50 .
    Stipendio € 1601,15 (lordi)
    Ind. Integr. Spec. € 678,69 (lordi)
    UDITORE
    GIUDIZIARIO
    DOPO 6 MESI
    senza funzioni Indennità
    Giudiziaria € 415,87 (lordi)
    Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1820,77 .
    Con le funzioni l’uditore giudiziario inizia a percepire integralmente l’indennità giudiziaria, che
    quindi raddoppia giungendo a € 831,00 circa lordi, per un netto di circa € 756,00 (contro il netto
    dei primi 6 mesi pari ad € 378,02).
    Il successivo passaggio stipendiale, come indicato, è quello determinato dal conseguimento della
    qualifica di magistrato di tribunale.
    Al riguardo va precisato che la L.2.4.1979, n.97 recante “Norme sullo stato giuridico dei
    magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari”, all’art.1 dispone che :”La nomina
    a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina ad uditore
    giudiziario, con delibera del CSM....In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è
    necessario che l’uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno
    di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni
    dalla nomina ad uditore.”
    Considerato che il tirocinio senza funzioni dura in genere almeno 18 mesi, al compimento del
    secondo anno dalla nomina ad uditore non sarà ancora maturata l’anzianità di funzioni necessaria
    per la nomina a magistrato di tribunale: ai fini retributivi la conseguenza è che allo scoccare del
    secondo anno dalla nomina ad uditore si continua a percepire la retribuzione da uditore; una volta
    ottenuta la nomina a magistrato di tribunale, oltre alla corrispondente retribuzione si percepirà, in
    un’unica soluzione, anche la somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione da
    magistrato e quella da uditore (oltre interessi) non corrisposta per il periodo successivo al
    compimento del secondo anno dalla nomina ad uditore .
    ATTENZIONE: SI TRATTA DI RETRIBUZIONI AL LORDO
    MAGISTRATO DI Stipendio £. 3.977.062
    Ind. Integr. Spec. £. 1.179.915 TRIBUNALE
    Indennità £. 1.472.572
    Stipendio £. 5.850.757
    Ind. Integr. Spec. £. 1.267.344
    MAGISTRATO DI
    TRIBUNALE DOPO
    3 ANNI DI
    NOMINA Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 8.555.317
    Ind. Integr. Spec. £. 1.311.051
    MAGISTRATO DI
    CORTE DI
    APPELLO Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 10.451.415
    Ind. Integr. Spec. £. 1.354.758
    MAGISTRATO DI
    CORTE DI
    CASSAZIONE Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 12.861.898
    Ind. Integr. Spec. £. 1.423.619
    MAGISTRATO DI
    CORTE DI
    CASSAZIONE NOMIN.
    ALLE FUNZ. DIRETT.
    SUPERIORI Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 23.884.446
    Ind. Integr. Spec. £ 1 469 825
    PROCURATORE
    GEN.LE C/O CORTE
    CASSAZIONE
    PRESID. TRIB. SUP.
    AA.PP. – PRESID.
    AGG. CORTE SUPR.
    CASSAZ.
    Indennità
    Giudiziaria £. 1.472.572
    Stipendio £. 26.589.090 PRIMO
    PRESIDENTE
    DELLA CORTE DI Ind. Integr. Spec. £. 1.508.336
    CASSAZIONE Indennità
    Giudiziaria £. 1.472.572

    Edited by nicolarush - 7/10/2005, 15:35
     
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  3. macribbio
     
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    che materialisti...........
    p.s. voglio diventare giudice di cassazione
     
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  4. ciruzzo
     
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    CITAZIONE (nicolarush @ 7/10/2005, 12:49)
    CITAZIONE (Nettuno 79 @ 7/10/2005, 11:12)
    Vorrei saperne di più su questo aspetto...

    In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200  blink.gif

    Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?

    E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?

    I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria...   wink.gif

    CIAO

    tempo fa mi ero posto la stessa domanda e questo è ciò che ho trovato:

    la retribuzione del magistrato è formata essenzialmente dai seguenti elementi:
    - stipendio
    - indennità integrativa speciale
    - indennità giudiziaria
    i “passaggi” si articolano nel seguente modo:
    - L’uditore giudiziario dopo sei mesi dalla nomina consegue un primo aumento, in realtà
    articolato in due fasi: dal settimo mese aumentano le sole voci “stipendio” e “indennità
    integrativa speciale”; dall’inizio delle funzioni (insomma da quando si va nella prima sede di
    destinazione) aumenta pure (raddoppia) “l’indennità giudiziaria”.
    - Due anni dopo la nomina ad uditore si diviene giudice di tribunale al primo livello retributivo
    (“grado settimo”) : da questo momento in poi aumentano sempre solo le voci “stipendio” e
    “indennità integrativa speciale”, rimanendo invariata nel corso della carriera “l’indennità
    giudiziaria”.
    - I giudici di tribunale con tre anni di anzianità nel grado (5 dall’inizio di carriera) raggiungono
    un secondo livello retributivo (“grado sesto”).
    - I giudici di tribunale con 11 anni di anzianità (13 dall’ingresso in carriera) divengono
    Consiglieri di corte d’appello (“grado quinto”).
    - I consiglieri d’Appello con sette anni di anzianità (20 da inizio della carriera) vengono
    dichiarati idonei alle funzioni di cassazione o “gradi quarti” (e ricevono il relativo stipendio).
    - I magistrati idonei alle funzioni di cassazione da otto anni (28 dall’inizio della carriera)
    vengono dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori (“grado terzo”) (e ricevono il relativo
    stipendio).
    E’ poi previsto un sistema di adeguamento (ancorato agli aumenti delle retribuzioni nel pubblico
    impiego) automatico della retribuzione (triennale e corrisposto con un articolato meccanismo di
    anticipi annuali), nonchè “scatti” retributivi biennali all’interno di ciascuna classe stipendiale.
    Ma in definitiva quanto guadagna un uditore ?
    Anno 2002/2003
    Lordo
    Stipendio
    € 1382,25
    UDITORE
    GIUDIZIARIO
    Primi 6 mesi
    Ind. Integr. Spec. € 665,32
    Indennità
    Giudiziaria € 415,87
    Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1680,50 .
    Stipendio € 1601,15 (lordi)
    Ind. Integr. Spec. € 678,69 (lordi)
    UDITORE
    GIUDIZIARIO
    DOPO 6 MESI
    senza funzioni Indennità
    Giudiziaria € 415,87 (lordi)
    Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di € 1820,77 .
    Con le funzioni l’uditore giudiziario inizia a percepire integralmente l’indennità giudiziaria, che
    quindi raddoppia giungendo a € 831,00 circa lordi, per un netto di circa € 756,00 (contro il netto
    dei primi 6 mesi pari ad € 378,02).
    Il successivo passaggio stipendiale, come indicato, è quello determinato dal conseguimento della
    qualifica di magistrato di tribunale.
    Al riguardo va precisato che la L.2.4.1979, n.97 recante “Norme sullo stato giuridico dei
    magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari”, all’art.1 dispone che :”La nomina
    a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina ad uditore
    giudiziario, con delibera del CSM....In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è
    necessario che l’uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno
    di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni
    dalla nomina ad uditore.”
    Considerato che il tirocinio senza funzioni dura in genere almeno 18 mesi, al compimento del
    secondo anno dalla nomina ad uditore non sarà ancora maturata l’anzianità di funzioni necessaria
    per la nomina a magistrato di tribunale: ai fini retributivi la conseguenza è che allo scoccare del
    secondo anno dalla nomina ad uditore si continua a percepire la retribuzione da uditore; una volta
    ottenuta la nomina a magistrato di tribunale, oltre alla corrispondente retribuzione si percepirà, in
    un’unica soluzione, anche la somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione da
    magistrato e quella da uditore (oltre interessi) non corrisposta per il periodo successivo al
    compimento del secondo anno dalla nomina ad uditore .
    ATTENZIONE: SI TRATTA DI RETRIBUZIONI AL LORDO
    MAGISTRATO DI Stipendio £. 3.977.062
    Ind. Integr. Spec. £. 1.179.915 TRIBUNALE
    Indennità £. 1.472.572
    Stipendio £. 5.850.757
    Ind. Integr. Spec. £. 1.267.344
    MAGISTRATO DI
    TRIBUNALE DOPO
    3 ANNI DI
    NOMINA Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 8.555.317
    Ind. Integr. Spec. £. 1.311.051
    MAGISTRATO DI
    CORTE DI
    APPELLO Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 10.451.415
    Ind. Integr. Spec. £. 1.354.758
    MAGISTRATO DI
    CORTE DI
    CASSAZIONE Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 12.861.898
    Ind. Integr. Spec. £. 1.423.619
    MAGISTRATO DI
    CORTE DI
    CASSAZIONE NOMIN.
    ALLE FUNZ. DIRETT.
    SUPERIORI Indennità
    Giudiziaria
    £. 1.472.572
    Stipendio £. 23.884.446
    Ind. Integr. Spec. £ 1 469 825
    PROCURATORE
    GEN.LE C/O CORTE
    CASSAZIONE
    PRESID. TRIB. SUP.
    AA.PP. – PRESID.
    AGG. CORTE SUPR.
    CASSAZ.
    Indennità
    Giudiziaria £. 1.472.572
    Stipendio £. 26.589.090 PRIMO
    PRESIDENTE
    DELLA CORTE DI Ind. Integr. Spec. £. 1.508.336
    CASSAZIONE Indennità
    Giudiziaria £. 1.472.572

    Interessanti guadagni... soprattutto per uno che, come il sottoscritto, non guadagna proprio niente! sad.gif
    Però mai quanto un notaio! laugh.gif
     
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    pilota di tradizione. dal 2009

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    QUOTE
    tempo fa mi ero posto la stessa domanda e questo è ciò che ho trovato:


    sarebbe carino citare la fonte:

    QUOTE
    La retribuzione del magistrato
    A CURA DI ALE GRASSO (UDITORE D.M. 18/01/2002)


    è un file che gira in rete, già postato sul forum (mi pare)

    ciao
     
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  6. nicolarush
     
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    CITAZIONE (giskard @ 7/10/2005, 13:40)
    sarebbe carino citare la fonte:

    non la conoscevo...
    ho provveduto ad editare citando l'autore

    mi pare invece che i referendari al tar dall'inizio partano da un livello retributivo più alto per poi procedere di pari passo ai giudici ordinari

    Edited by nicolarush - 7/10/2005, 15:39
     
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  7. Trinity -the Matrix
     
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    Ma per quante mensilità?
    C'è tredicesima..quattordicesima?
     
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  8. maddalex
     
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    CITAZIONE (Nettuno 79 @ 7/10/2005, 11:12)
    Vorrei saperne di più su questo aspetto...

    In una vecchia discussione si era detto che un magistrato di prima nomina prende sui 1700 euro per poi assestarsi sui 2100/2200  blink.gif

    Quacuno ha informazioni più precise? Quanto tempo ci vuole per avere uno scatto d'anzianità? Ci sono altri meccanismi di adeguamento economico?

    E soprattutto, la riforma prevede nulla riguardo agli stipendi?

    I soldi non fanno la felicità, figurati la miseria...   wink.gif

    CIAO

    Questo, invece, è uno dei capitoli di "Magistratura Giovane" curato dal dott. Mariano Sciacca che trovi nella sezioni "Libri" di .... www.aspirantiuditori.it (!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ).
    Più precisamnete il link è: http://www.aspirantiuditori.it/magistraturagiovane.pdf

    Ne approfitto per consigliarti anche la lettura di uno scritto che troverai estremamente piacevole:

    "Odissea di un aspirante uditore" del grandissimo Quisquedepopulo!
    Link: http://www.aspirantiuditori.it/odissea.doc



    Il trattamento economico dei magistrati
    DI RICCARDO FUZIO

    Premessa. Carriera giuridica e carriera economica

    Il trattamento economico della magistratura per lungo tempo
    è stato collegato alle funzioni ricoperte con la conseguenza
    che, solo dall’effettivo conseguimento di un certo grado “ gerarchico”
    per effetto del conferimento delle relative funzioni, il
    magistrato poteva acquisire un connesso aumento retributivo.
    Un tale sistema, corrispondente a quello delineato dalla legge di
    ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), è stato
    progressivamente mutato attraverso l’abolizione della cd. “carriera”
    in attuazione dell’art. 107, 3 comma, Cost. che sancisce il
    principio secondo cui “i magistrati si distinguono tra loro solo
    per la diversità delle funzioni”.
    La legge 24 maggio 1951, n. 392 (l. Piccioni) ha delineato la
    “distinzione dei magistrati secondo le funzioni” prevedendo, per
    ogni “funzione” (corrispondente in realtà alla “qualifica” di
    magistrato di tribunale, consigliere di corte di appello e consigliere
    della corte di cassazione (2)) le rispettive “funzioni” giudiziarie
    esercitabili. Il relativo trattamento economico era stabilito
    in una tabella allegata che assegnava lo stipendio in relazione
    alle diverse qualifiche-funzioni esercitate (magistrato di tribunale,
    consigliere di corte di appello etc.). La citata legge manteneva
    in piedi, però, la struttura burocratica dell’assetto della
    magistratura che consentiva il passaggio dall’una all’altra “ fun-
    (2) La legge citata parla effettivamente di “funzioni” descrivendo quelle
    concretamente esercitabili solo da coloro che possedevano una determinata
    qualifica; in pratica alle qualifiche corrispondevano necessariamente solo alcune
    funzioni individuate dalla legge mentre oggi il magistrato che ha la qualifica
    di consigliere di corte di appello può svolgere funzioni di giudice di tribunale.
    All’epoca le qualifiche erano superiori a quelle odierne; esisteva infatti
    la qualifica di aggiunto giudiziario ( che precedeva quella di magistrato di
    tribunale) cui si accedeva per concorso ad esami, l’esame fu soppresso con la
    l. 35771970 mentre la qualifica è stata abolita solo con la l. 97 del 1979.

    zione” (rectius qualifica) soltanto mediante il sistema dei concorsi
    per i posti effettivamente vacanti.
    Nell’arco di circa un ventennio dalla l. 4 gennaio 1963, n. 1
    sino alla l. 2 aprile 1979, n.97 ( passando attraverso le cd. leggi
    Breganze: l. 25 luglio 1966, n.570 e l. 25 maggio 1970, n. 357 e l.
    20 dicembre 1973, n. 831) la progressione in carriera è stata
    completamente mutata con l’abolizione dei concorsi e la previsione
    di un sistema di promozioni basato su una selezione “ in
    negativo” (cd. “ anzianità senza demerito”) ed a ruolo aperto
    che consente il conseguimento della qualifica “ superiore” a due
    condizioni: 1) l’esercizio di funzioni giudiziarie effettive per un
    certo numero di anni (cd. anzianità nella qualifica pari a 11 anni
    dalla nomina a magistrato di tribunale per la promozione a consigliere
    di corte di appello; 7 anni dalla nomina a consigliere di
    corte di appello per la promozione a consigliere di cassazione; 8
    anni dalla nomina a consigliere di corte di cassazione (rectius
    idoneità alla nomina a tale qualifica vede nota n. 3, di seguito)
    per la nomina a consigliere di cassazione idoneo alle funzioni
    direttive superiori;
    2) valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura
    su parere motivato del consiglio giudiziario avente ad
    oggetto la capacità del magistrato e l’attività svolta (3).
    A seguito delle indicate modifiche la progressione di carriera
    è stata sganciata dall’effettivo conferimento delle relative corrispondenti
    funzioni (4), dando così luogo ad una “carriera economica”
    del magistrato, che ha trovato la sua disciplina nella l.
    6 agosto 1984, n.425, collegata alla progressione nella qualifica.
    (3) Cons. Stato sez. IV, 9 dicembre 2002, n.6670 ha ribadito che la valutazione
    di idoneità alle funzioni direttive superiori non è esclusivamente finalizzata
    a consentire la progressione economica del magistrato di cassazione giacchè,
    accanto alla legittima aspirazione del magistrato viene in rilievo l’interesse
    pubblico a che funzioni giurisdizionali di particolare rilievo direttivo siano
    esercitate degnamente.
    (4) Sul punto, va evidenziato però che una particolarità è rimasta per le
    funzioni di consigliere della corte di cassazione per le quali, in virtù del peculiare
    ruolo riconosciuto dalla Costituzione alle funzioni di legittimità, la Corte
    costituzionale, con le sentenze nn 86 e 87 del 1982, ha statuito che il conseguimento
    della qualifica di consigliere della corte di cassazione non può essere
    disgiunto dall’effettivo conseguimento delle relative funzioni. Le sentenze
    hanno comportato l’ulteriore evidenziazione della diversità tra carriera giuri

    2. Gli stipendi dei magistrati.
    A) La progressione economica e lo sviluppo delle retribuzioni
    Come si è detto, l’evoluzione normativa in tema di progressione
    di carriera ha comportato lo sganciamento delle retribuzioni
    dei magistrati dal conseguimento effettivo delle funzioni
    “superiori”, corrispondenti a quelle della “qualifica superiore”,
    per cui l’aumento di stipendio viene corrisposto, a prescindere
    dal mutamento delle funzioni, in corrispondenza con la progressione
    nella qualifica, previa valutazione positiva del C.S.M..
    In tal modo si è realizzata una piena equiparazione tra tutti i
    magistrati quanto alla prospettiva di carriera economica.
    La progressione giuridica, nella qualifica, ed economica è solo
    in parte coincidente ed ha il seguente schema:
    Uditore giudiziario senza funzioni
    Uditore giudiziario con funzioni
    Magistrato di tribunale (dopo due anni dalla nomina ad uditore)
    Consigliere di corte di appello
    Consigliere di corte di Cassazione
    Consigliere di C. di Cass. idoneo alle funzioni direttive superiori
    (5).
    Alla l. 2 aprile 1979, n. 97 è annessa una tabella che prevede il
    trattamento retributivo dei magistrati distinto per le singole
    qualifiche secondo lo schema sopraindicato (con alcune integrazioni
    relative a incrementi retributivi intermedi previsti nell’ambito
    della fascia degli uditori giudiziari e dei magistrati di
    tribunale, rispettivamente dopo sei mesi e tre anni, che si condica
    e carriera economica giacchè mentre l’accesso effettivo alle funzioni di
    legittimità è rimesso al superamento del relativo concorso, il possesso della
    anzianità e la valutazione favorevole del CSM consente al magistrato, con
    venti anni di anzianità complessiva, di acquisire il trattamento economico
    corrispondente a tale “ qualifica” che – anche per i connessi fini economici -
    viene indicata con la ampollosa formula di “magistrato idoneo ad essere ulteriormente
    valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale
    conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni”.
    (5) A parte sono considerati, sia ai fini giuridici che economici, gli uffici
    direttivi superiori di Procuratore generale presso la Corte di cassazione, di
    Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, di Presidente aggiunto
    della Corte di cassazione e del Primo Presidente della Corte di cassazione.

    seguono automaticamente senza alcuna valutazione del CSM).
    Gli stipendi indicati in tabella sono quelli corrispondenti alle
    posizioni iniziali per ogni qualifica ed individuano il cd. livello
    retributivo.
    La legge n. 97/79 (e successiva modifica con l. n. 27 del 1981)
    e la legge 425 del 1984 rappresentano l’epilogo positivo di una
    lunga battaglia associativa (6) finalizzata ad ottenere alla categoria
    il riconoscimento di un trattamento retributivo dignitoso
    e rapportato alla delicatezza ed importanza del ruolo costituzionale
    della magistratura.
    Con la citata legge n. 97 del 1979 e, successivamente, con la
    legge n. 425 del 1984 sono stati ottenuti i seguenti obiettivi:
    assicurare un incremento costante delle retribuzioni corrispondenti
    alle posizioni stipendiali iniziali, mediante il meccanismo
    dell’adeguamento automatico;
    ottenere il riconoscimento della particolarità delle funzioni
    mediante la cd. indennità giudiziaria (inizialmente non pensionabile
    ed “unica” indennità aggiuntiva rispetto all’omnicomprensività
    del trattamento retributivo), specifica per i magistrati ordinari
    ma, purtroppo, estesa successivamente anche ad altre
    categorie;
    ottenere un sostegno economico agli uditori giudiziari mediante
    la indennità di missione per coloro che siano destinati ad
    esercitare le funzioni in una sede diversa da quella di residenza;
    prevedere uno sviluppo di carriera economica interna per
    anzianità, strutturata in classi e scatti biennali, che comporta
    che all’“interno di ogni qualifica” lo stipendio iniziale viene
    maggiorato di otto classi biennali del 6 % e di successivi scatti
    biennali del 2,50 %.
    L’assetto attuale degli stipendi è, appunto, l’effetto della applicazione
    della l. n. 425/84, (art. 3).
    (6) Non è certo gradito ricordare - ma è, purtroppo, vero – che i risultati
    delle leggi indicate, in particolare la indennità riconosciuta “in relazione ai
    particolari oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività”
    (art. 3 l, n. 27/1981) – cd. indennità giudiziaria o di rischio, hanno “monetizzato”
    il sangue dei colleghi caduti vittime del terrorismo mentre la indicata
    indennità ha costituito un quasi” camuffamento” di un ulteriore aumento
    stipendiale ritenuto comunque dovuto proprio per la scarsità delle retribuzioni
    dell’epoca.

    L’applicazione della norma si è, in concreto, realizzata mediante
    la redazione di tabelle riportate nel cd. Prontuario del
    ministero della giustizia che, a partire dalla determinazione degli
    stipendi iniziali previsti dalla legge per ogni qualifica (su cui
    incidono gli adeguamenti automatici triennali previsti dall’art.
    11 della l. n. 97/79), determina la traduzione in “maturato economico”
    delle classi e degli scatti conseguiti, nel corso della carriera,
    sulla base della sola anzianità di servizio.
    Il medesimo Prontuario sviluppato dal Ministero consente di
    dare attuazione anche alle disposizioni (l. n. 425/84, artt. 4 e 5 e
    successiva l. 8 agosto 1991, n. 265 art. 1, 4 e 5 comma) che prevedono
    il meccanismo del cd. trascinamento degli scatti in base
    al quale, al momento del passaggio alla qualifica di livello retributivo
    superiore, la nuova posizione di ingresso viene “maggiorata
    dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati
    nella precedente posizione di provenienza” ma con riferimento
    alla sola “anzianità di servizio minima richiesta dall’ordinamento”
    per il passaggio alla qualifica superiore (così da evitare
    il perverso fenomeno secondo cui il ritardo nell’avanzamento
    di carriera finiva per consentire una maggiore retribuzione e
    dava luogo all’ulteriore effetto perverso del galleggiamento degli
    stipendi di coloro che si erano visti sopravanzare da chi era
    stato promosso in ritardo).
    La retribuzione del magistrato, in godimento in un certo
    momento, è costituita dal conglobamento di classi ed aumenti,
    in quanto per accedere ad essa lo stesso magistrato deve aver
    necessariamente percorso le classi stipendiali che costituiscono
    il “maturato economico” delle precedenti qualifiche. Ne consegue
    che lo stipendio del magistrato non è giuridicamente frazionabile
    in elementi retribuitivi (stipendio iniziale di qualifica,
    classi, aumenti biennali) autonomamente determinabili, ma
    costituisce un unicum, in cui le singole componenti assumono
    rilievo autonomo a fini meramente contabili.
    B) L’adeguamento automatico degli stipendi
    Si è già detto che, con le citate leggi 2 aprile 1979 n. 97 e 9
    febbraio 1981, n.27, l’ANM è riuscita ad ottenere il riconoscimento
    legislativo alla esigenza di garantire alla magistratura anche

    una effettiva indipendenza economica. In considerazione dello
    status giuridico particolare del magistrato e della circostanza che
    la categoria dei magistrati “non è contrattualizzata”, è stato individuato
    un meccanismo che, a garanzia dell’assetto costituzionale
    della magistratura (corte cost. n. 238/1990), è destinato (od almeno
    lo era all’epoca) ad assicurare ai magistrati un trattamento
    retributivo adeguato che, al fine di sottrarre i magistrati ad una
    periodica trattativa sugli stipendi, prevede l’aggancio automatico
    degli stipendi – su base triennale - agli incrementi retributivi ottenuti
    dalle altre categorie del pubblico impiego.
    La norma (art.2 della l. n.27 del 1981) dispone che “Gli stipendi
    del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto,
    ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi
    realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici
    dipendenti per le voci retributive calcolate dall’Istituto centrale
    di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni
    contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.
    Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione
    i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego:
    amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università,
    regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.
    La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso
    del trattamento economico medio per unità corrisposto nell’ultimo
    anno del triennio di riferimento a quello dell’ultimo anno del
    triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello
    di riferimento”.
    Successivamente, in relazione all’evolvere della struttura retributiva
    dei pubblici dipendenti, l’art. 24, 4 comma, della l. 23/
    12/1998 n. 448 ha previsto che, per alcune categorie di personale
    non contrattualizzato (ivi compresa la categoria dei magistrati),
    i relativi stipendi siano adeguati tenendo conto anche dell’indennità
    integrativa speciale (prima esclusa), ed inoltre che
    per il personale di magistratura “ai fini del calcolo dell’adeguamento
    triennale, fermo restando le disposizione dell’art.2 della l.
    n. 27/1981”, si deve anche “ tenere conto degli incrementi medi
    pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo
    di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico
    impiego”.
    La modifica è rilevante perché, in contestualità con l’indirizzo
    di “privatizzazione” del pubblico impiego volto ad esaltare le

    voci retributive individuali determinate con criteri asseritamente
    “meritocratici”, mira a consentire alla magistratura di rimanere
    agganciata all’andamento degli incrementi stipendiali effettivi
    (cd. retribuzioni di fatto) che si registrano in tutte le categorie
    del pubblico impiego (7).
    Questa norma, già vigente nel 2000, non ha trovato applicazione
    in sede di determinazione del d.p.c.m. emanato nel giugno
    del 2000 ed ha costituito oggetto di lunga, contrastata e defatigante
    controversia, tra ANM e Comitato intermagistrature
    ed il Governo, nel corso dei primi mesi di quest’anno in occasione
    della predisposizione del d.p.c.m. per la determinazione dei
    nuovi stipendi con decorrenza gennaio 2003.
    L’esito della vicenda è stato favorevole per le magistrature
    che, riuscendo a superare la tenace ed aspra opposizione degli
    organi tecnici (in particolare l’Ufficio centrale del Bilancio) hanno
    ottenuto il riconoscimento della validità della interpretazione
    della norma sostenuta dalla magistratura e della conseguente
    necessità di tener conto, ai fini dell’adeguamento, anche di
    tutte le componenti accessorie e variabili comprese nel trattamento
    complessivo delle altre categorie del pubblico impiego
    (sia pur attraverso la utilizzazione, in via sussidiaria, dei dati di
    spesa tratti dalla “Contabilità nazionale” e non dagli indici di
    rilevazione Istat previsti dalla norma ma mai concretamente
    acquisiti dall’Istituto centrale di Statistica).
    Di seguito è allegata la tabella aggiornata con le nuove retribuzioni
    aventi decorrenza 1 gennaio 2003.
    ATTENZIONE: SI TRATTA DI RETRIBUZIONI AL LORDO
    Gli importi sono al lordo e corrispondono alle posizioni iniziali
    di ogni qualifica con il riconoscimento dell’anzianità nella
    qualifica di provenienza (8)
    (7) Anche se, in proposito, va segnalato che il meccanismo di adeguamento
    automatico previsto dalla legge n. 27/81, pur opportunamente ritoccato
    dalla l. finanziaria del 2001, non ha consentito di tenere il passo del miglioramenti
    retributivi ottenuti dai dirigenti e da altre categorie professionali del
    pubblico impiego.
    (8) Ad es. per il consigliere di corte di appello è quello spettante al neo
    nominato (13 anni dalla nomina ad uditore), mentre il collega che ha già maturato
    3 anni nella qualifica (16 anni dalla nomina ad uditore) percepirà anche
    un aumento ulteriore pari all’importo della maggiore anzianità maturata.

    Anno 2003 – Eu ro
    Stipendio 1458,46
    Ind. Integr. Spec. 702,01
    UDITORE GIUDIZIARIO
    Indennità Giudiziaria 438,79
    Stipendio 1689,43
    Ind. Integr. Spec. 716,11
    UDITORE GIUDIZIARIO
    DOPO 6 MESI
    Indennità Giudiziaria 438,79 (9)
    Stipendio 2370,16
    Ind. Integr. Spec. 757,69
    MAGISTRATO DI
    TRIBUNALE
    Indennità Giudiziaria 877,59
    Stipendio 3486,80
    Ind. Integr. Spec. 813,83
    MAGISTRATO DI
    TRIBUNALE DOPO 3
    ANNI DI NOMINA Indennità Giudiziaria 877,59
    Stipendio 4985,13
    Ind. Integr. Spec. 841,90
    MAGISTRATO DI CORTE
    DI
    APPELLO Indennità Giudiziaria 877,59
    Stipendio 6695,73
    Ind. Integr. Spec. 869,96
    MAGISTRATO DI CORTE
    DI CASSAZIONE
    Indennità Giudiziaria 877,59
    Stipendio 8491,38
    Ind. Integr. Spec. 914,18
    MAGISTRATO DI CORTE
    DI CASSAZIONE NOMIN.
    ALLE FUNZ. DIRETT.
    SUPERIORI Indennità Giudiziaria 877,59
    (9) Agli uditori l’importo della indennità è ridotto alla metà di quella ordinaria
    sino al momento del conferimento delle funzioni.
    Nota 8. Agli uditori l’importo della indennità giudiziaria è
    ridotto alla metà sino al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

    Il d.p.c.m. 16 luglio 2003, in base alla legge, ha determinato
    anche l’importo degli acconti, che ci verranno riconosciuti al 1
    gennaio 2004 e 1 gennaio 2005, nella misura del 3,69 % degli
    importi indicati nella tabella.
    3. L’art. 50 della legge finanziaria del 2001: i suoi effetti
    Ultima indicazione va fatta con riferimento alla previsione
    dell’art. 50 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (l. finanziaria del
    2001) che è stata approvata per fini di perequazione retributiva
    nei confronti di coloro che non hanno mai fruito dei riallineamenti
    stipendiali (cd. galleggiamento). La norma, inserita in finanziaria
    per ovviare ad alcuni giudicati del Consiglio di stato
    che avevano riprodotto il fenomeno del galleggiamento, era stata
    pensata solo per le altre magistrature. La ANM ritenne utile
    cogliere l’occasione di quella ennesima “ provocazione”, non solo
    per estendere quel beneficio anche ai magistrati ordinari, ma
    soprattutto di far partire da tale iniziativa una più ampia rivendicazione
    di carattere retributivo.
    Sulla base della indicata premessa relativa ai destinatari della
    norma, la disposizione richiamata attribuisce un maggiore
    trattamento economico a tutti i magistrati di cassazione, oltre
    che ai magistrati del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi
    regionali, della Corte dei Conti ed agli avvocati dello Stato)
    “all’atto del conseguimento” rispettivamente della qualifica
    di consigliere (di cassazione, di consigliere di Stato etc.) o di
    avvocato dello Stato alla terza classe.
    Il maggior trattamento, da riconoscersi in loro favore, è stato
    individuato mediante l’estensione del trattamento riconosciuto
    ai magistrati di cassazione di cui all’art. 5 della l. 5 agosto 1998,
    n. 303 (disciplina per i magistrati nominati ai sensi dell’art.106
    Cost.), che prevede:
    al primo comma, l’attribuzione di un trattamento economico
    pari a quello del magistrato ordinario dichiarato idoneo alle
    funzioni di cassazione, con venti anni di anzianità nelle qualifiche
    inferiori più quattro anni nella qualifica di magistrato di
    cassazione. Tradotto in termini retributivi un tale riconoscimento
    equivale all’attribuzione di ulteriori due scatti al 2,50%, oltre al
    maturato economico assegnato ai magistrati, destinatari del

    beneficio, al momento in cui gli stessi hanno conseguito la idoneità
    alle funzioni di cassazione;
    al secondo comma, l’attribuzione di una anzianità economica,
    retrodatata al compimento del quarto anno dalla dichiarazione
    di idoneità alle funzioni di cassazione, al momento della
    dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive. Tradotto in termini
    retributivi un tale riconoscimento equivale all’attribuzione
    di ulteriori due scatti al 2,50%, oltre al maturato economico
    spettante al momento del conseguimento della idoneità alle funzioni
    direttive da conseguirsi dopo otto anni di permanenza nella
    qualifica di cassazione.
    La questione, subito affrontata in sede ministeriale senza raggiungere
    una soluzione positiva per la opposizione degli Uffici
    del Bilancio dello stesso Ministero, sembra stia evolvendo positivamente
    anche per effetto di alcune iniziative giudiziarie. In
    proposito, va rilevato che il testo dell’art.50 richiama il trattamento
    economico dell’art. 5 della l. n. 303 del 1998, sui magistrati
    “insigni” (ex art. 106 Cost.), il cui, secondo comma, ha – al
    pari del primo comma – valenza esclusivamente economica giacchè
    si limita a determinare l’anzianità “economica” conseguente
    alla nomina giuridica di idoneità alle funzioni direttive superiori
    (disciplinata dall’art. 3). Appare, quindi, opinabile la non
    estensione a tutti i magistrati ordinari anche di questo trattamento.
     
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    QUOTE (Trinity -the Matrix @ 7/10/2005, 15:53)
    Ma per quante mensilità?
    C'è tredicesima..quattordicesima?

    se non c'è la quattordicesima neppure mi presento, all'Ergife!
     
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  10. Verderame
     
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    Credo che mettere gli stipendi al lordo non dia assolutamente idea della retribuzione effettiva. Leggo direttamente dal cedolino di un magistrato con poco più di nove anni di anzianità: stipendio netto mensile (comprese le varie indennità!) € 3.400,00 circa.
    C'è la tredicesima, ma non la quattordicesima.
    Spero di essere stata utile, ciao!

    Edited by Verderame - 8/10/2005, 10:47
     
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  11. omoteleuto73
     
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    Qualcuno sa dirmi quali sono gli stipendi dei giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti)?
     
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  12. maddalex
     
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    CITAZIONE (Verderame @ 8/10/2005, 10:45)
    Credo che mettere gli stipendi al lordo non dia assolutamente idea della retribuzione effettiva. Leggo direttamente dal cedolino di un magistrato con poco più di nove anni di anzianità: stipendio netto mensile (comprese le varie indennità!) € 3.400,00 circa.
    C'è la tredicesima, ma non la quattordicesima.
    Spero di essere stata utile, ciao!

    Utilissima, direi. wink.gif
    Grazie.
     
    .
  13. sostituto
     
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    CITAZIONE (omoteleuto73 @ 8/10/2005, 13:14)
    Qualcuno sa dirmi quali sono gli stipendi dei giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti)?

    il doppio dei magistrati ordinari
     
    .
  14. sostituto
     
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    CITAZIONE (Verderame @ 8/10/2005, 10:45)
    Credo che mettere gli stipendi al lordo non dia assolutamente idea della retribuzione effettiva. Leggo direttamente dal cedolino di un magistrato con poco più di nove anni di anzianità: stipendio netto mensile (comprese le varie indennità!) € 3.400,00 circa.
    C'è la tredicesima, ma non la quattordicesima.
    Spero di essere stata utile, ciao!

    Un magistrato di tribunale, con 5 anni di anzianità circa, guadagna esattamente 3.306,00 euro, ma salirà con gli anni.
     
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  15. Nettuno 79
     
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    Grazie a tutti per le celeri e (soprattutto) esaustive risposte biggrin.gif

    Mi associo a quanto detto da Verderame, sarebbe forse più utile indicare gli stipendi al netto così ci si fa un'idea più precisa.

    Se qualcuno di buona volontà volesse farlo gliene sarei molto grato... happy.gif
     
    .
29 replies since 7/10/2005, 10:12   7254 views
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